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	<title>Uncategorized &#8211; Studio DNC</title>
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	<description>Studio De Nardi M. e Cavasin M. S.n.c. S.t.p.</description>
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	<title>Uncategorized &#8211; Studio DNC</title>
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	<item>
		<title>Rimborso dell’Iva assolta nel 2025 in altro Paese UE (entro il 30.9.2026)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[L’art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972 riconosce ai soggetti passivi stabiliti in Italia il diritto a chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’UE per acquisti e im­­­­portazioni. L’istanza di rimborso può essere presentata entro il 30 settembre dell’anno suc­­­­cessivo al periodo di riferimento; di conseguenza, per l’anno 2025, il termine da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 38-<em>bis</em>1 del DPR n. 633/1972 riconosce ai <strong><u>soggetti passivi stabiliti in Italia</u></strong> il diritto a chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’UE <strong><u>per acquisti e im­­­­portazioni</u></strong>.</p>
<p>L’istanza di rimborso può essere presentata entro il 30 settembre dell’anno suc­­­­cessivo al periodo di riferimento; di conseguenza, per l’anno 2025, <strong><u>il termine da con­­siderare è il 30.9.2026</u></strong>.</p>
<p>Affinché spetti il rimborso occorre che il soggetto passivo <strong><u>effettui operazioni che con­feriscono il diritto alla detrazione IVA in Italia</u></strong>. In caso di applicazione del <em>prorata</em>, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata.</p>
<p>È necessario, inoltre, che nel periodo di riferimento il soggetto passivo:</p>
<ul>
<li>non abbia la sede della propria attività economica né possegga una stabile orga­niz­zazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale) nel­lo Stato membro di rimborso;</li>
<li>non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti <u>nello Stato membro di rim­­­­­borso</u>, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del <em>reverse charge</em>.</li>
</ul>
<p>Per chiedere il rimborso dell’IVA assolta nell’altro Stato membro dell’UE <strong><u>occorre pre­sentare un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite l’apposito portale elettronico</u></strong>; quest’ultima inoltra l’istanza al predetto Stato.</p>
<p>L’istanza di rimborso è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta <strong><u>nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso</u></strong>.</p>
<p>L’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso <strong><u>non può essere infe­rio­re</u></strong>:</p>
<ul>
<li><strong><u>a 400,00 euro</u></strong> o al controvalore in moneta nazionale se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile ma non a 3 mesi;</li>
<li><strong><u>a 50,00 euro</u></strong> o al controvalore in moneta nazionale <strong><u>se la richiesta si riferisce a un anno civile</u></strong> o alla parte residua di un anno civile.</li>
</ul>
<p>I soggetti passivi presentano l’istanza di rimborso:</p>
<ul>
<li>direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline;</li>
<li>tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.</li>
</ul>
<p>L’istanza di rimborso si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell’A­genzia delle entrate, la ricezione del relativo <em>file</em>; <strong><u>l’avvenuta ricezione dell’istan­za è attestata mediante ricevuta</u></strong>. Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica il <u>numero di protocollo assegnato all’istanza che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro di rimborso</u>.</p>
<p>L’Agenzia delle entrate <u>inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso</u> salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente:</p>
<ul>
<li>non abbia svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;</li>
<li>abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non con­fe­riscono il diritto alla detrazione;</li>
<li>si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.</li>
</ul>
<p>Il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è notificato al richiedente che può im­pu­gnarlo in base alle disposizioni sul contenzioso tributario.</p>
<p>Lo <strong><u>Stato membro</u></strong> di rimborso:</p>
<ul>
<li>notifica al richiedente la data in cui gli è pervenuta la richiesta nonché, <strong><u>entro 4 mesi dal ricevimento, la decisione di approvare o respingere la stessa</u></strong>;</li>
<li>può chiedere, per via elettronica, informazioni aggiuntive al richiedente o alle au­to­rità competenti dello Stato membro ove è stabilito con un differimento della sca­denza per notificare la decisione;</li>
<li>esegue il rimborso dell’imposta al più tardi <strong><u>entro 10 giorni lavorativi dalla sca­den­za del termine per notificare la decisione</u></strong>; in caso di ritardo, è dovuto l’in­te­resse previsto per i rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso.</li>
</ul>
<p>L’IVA della quale si chiede il rimborso è determinata in base alla normativa prevista nel­lo Stato membro di rimborso, dunque <strong><u>tenendo conto delle eventuali limitazioni ivi previste</u></strong>.</p>
<p>Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, <strong><u>su domanda del ri­chie­dente</u></strong>, in un altro Stato membro <strong><u>deducendo dall’importo che deve essere pagato le spese bancarie</u></strong> relative al trasferimento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Documenti commerciali di &#8220;annullo&#8221;: i dati trasmessi all&#8217;Agenzia delle entrate sono sbagliati</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/documenti-commerciali-di-annullo-i-dati-trasmessi-allagenzia-delle-entrate-sono-sbagliati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[I dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate risultano distorti in presenza di documenti di annullo perché molte software house seguono alla lettera le specifiche tecniche senza costruire un vero e proprio storno del pagamento. Il sistema dei corrispettivi telematici, disciplinato dal D.Lgs. n. 127/2015 e dalle relative specifiche tecniche dei Registratori Telematici (RT), prevede [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto"><strong>I dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate risultano distorti in presenza di documenti di annullo perché molte software house seguono alla lettera le specifiche tecniche senza costruire un vero e proprio storno del pagamento.</strong></p>
<p dir="auto">Il sistema dei corrispettivi telematici, disciplinato dal D.Lgs. n. 127/2015 e dalle relative specifiche tecniche dei Registratori Telematici (RT), prevede che i dati giornalieri vengano trasmessi in un file XML strutturato. Nel tracciato (Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi) i campi di riepilogo contabile-fiscale separano chiaramente:</p>
<ul dir="auto">
<li>l’<strong>Ammontare</strong> (o ImportoParziale) delle vendite/prestazioni;</li>
<li>i campi dedicati a <strong>TotaleAmmontareResi</strong> e <strong>TotaleAmmontareAnnulli</strong>;</li>
<li>l’<strong>Imposta</strong> (IVA) calcolata al netto di resi e annulli;</li>
<li>il blocco <strong>Totali</strong>, che include <strong>PagatoContanti</strong>, <strong>PagatoElettronico</strong>, eventuali ticket e sconti a pagare.</li>
</ul>
<p dir="auto">L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che l’ammontare delle vendite va valorizzato al lordo senza sottrarre resi e annulli: questi ultimi confluiscono in campi separati. L’IVA, invece, è netta. Il risultato è che il contribuente (e l’Amministrazione) vede nell&#8217;area di consultazione in &#8220;fatture e corrispettivi&#8221; un totale “vendite” diminuito dai campi resi/annulli e con un’imposta coerente.</p>
<h3 dir="auto">Il punto critico: i pagamenti non vengono stornati</h3>
<p dir="auto">Il problema, però, nasce nel blocco dei pagamenti: quando viene emesso un documento commerciale di vendita, l’RT (o il gestionale collegato) registra la modalità di pagamento (contanti, elettronico, non riscosso, ticket, ecc.) e valorizza di conseguenza i campi <em>PagatoContanti</em>, <em>PagatoElettronico</em>, ecc.</p>
<p dir="auto">In caso di <strong>documento commerciale di annullo</strong> (o di reso), le specifiche tecniche e i layout del documento commerciale richiedono:</p>
<ul dir="auto">
<li>il riferimento al documento originario (matricola RT, progressivo di chiusura, numero documento, data);</li>
<li>la ripetizione delle righe merce/servizio con i relativi imponibili e aliquote (sempre a segno positivo, perché è la natura del documento a operare lo storno);</li>
<li>l’indicazione della causale.</li>
</ul>
<p dir="auto">Molte aziende sviluppatrici di firmware RT e di software gestionali si limitano a soddisfare questi requisiti minimi. Non “costruiscono” un annullo completo che, oltre a stornare imponibile e IVA, storni anche le modalità di pagamento originarie. Di conseguenza:</p>
<ul dir="auto">
<li>l’importo annullato riduce correttamente i campi <em>TotaleAmmontareAnnulli</em> (e l’IVA netta);</li>
<li>i campi <em>PagatoContanti</em> e <em>PagatoElettronico</em> restano valorizzati con gli importi delle sole vendite non stornate.</li>
</ul>
<p dir="auto">Il risultato è un’incongruenza strutturale: il totale dei pagamenti ricevuti (contanti + elettronico + altri) <strong>non coincide più con il netto dei corrispettivi</strong> (vendite – annulli – resi). Nel portale Fatture e Corrispettivi il contribuente vede un ammontare di pagamenti superiore e questa distorsione si ripete ogni volta che vengono effettuati annulli (errori di battitura, operazioni duplicate, cambi di idea del cliente prima della chiusura, ecc.)</p>
<h3 dir="auto">Perché succede: l’approccio “pedissequo” alle specifiche</h3>
<p dir="auto">Le specifiche tecniche descrivono i campi e le regole di compilazione, ma non impongono esplicitamente, in modo vincolante e dettagliato, che l’annullo debba generare automaticamente lo storno simmetrico delle modalità di pagamento. I produttori di RT e gli sviluppatori di gestionali, per garantire la conformità formale e superare i collaudi di omologazione, implementano ciò che è obbligatorio e verificabile. La ricostruzione completa del “ciclo di storno” (imponibile + IVA + pagamento) viene quindi considerata un’elaborazione aggiuntiva non richiesta (e finanche &#8220;non conforme&#8221;).</p>
<p dir="auto">Questo approccio, pur apparentemente rispettoso delle specifiche tecniche, produce dati che non riflettono la realtà economica e finanziaria del giorno. I pagamenti indicati risultano “gonfiati” rispetto ai corrispettivi reali creando:</p>
<ul dir="auto">
<li>difficoltà di riconciliazione contabile interna;</li>
<li>possibili segnalazioni automatiche di anomalie da parte dei sistemi di controllo dell’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>problemi di coerenza con i flussi dei POS aggravati dall’obbligo di collegamento logico POS-RT in vigore dal 2026.</li>
</ul>
<h3 dir="auto">Conseguenze pratiche e rischi</h3>
<p dir="auto">L’incongruenza non è solo formale. Nei controlli automatizzati o nelle verifiche l’Amministrazione finanziaria dispone dei dati grezzi trasmessi e un totale pagamenti sistematicamente superiore al netto dei corrispettivi può generare come minimo richieste di chiarimenti o, nei casi più gravi, contestazioni di incompletezza o non veridicità dei dati (con le relative sanzioni).</p>
<p dir="auto">Dal punto di vista operativo l’esercente dovrebbe ricostruire manualmente la coerenza attraverso registri telematici, estratti POS, documenti di annullo e questo vanifica in parte l’obiettivo di semplificazione e trasparenza che il sistema dei corrispettivi telematici si proponeva.</p>
<h3 dir="auto">Possibili vie di soluzione</h3>
<p dir="auto">Una soluzione strutturale richiederebbe un aggiornamento delle specifiche tecniche che rendesse obbligatorio, in caso di annullo o reso collegato a un documento di vendita, lo storno automatico e simmetrico delle quote di pagamento originarie. In alternativa, i produttori di RT e le software house potrebbero implementare autonomamente questa logica di “annullo completo”, anche se non esplicitamente prescritta, per garantire dati coerenti.</p>
<p dir="auto">Nel contempo, le imprese possono:</p>
<ul dir="auto">
<li>verificare con il proprio fornitore di RT/gestionale se esiste già un’opzione di storno completo dei pagamenti;</li>
<li>documentare sistematicamente gli annulli e conservare i riferimenti ai documenti originari;</li>
<li>in caso di discordanze rilevanti utilizzare la funzione di segnalazione di trasmissione anomala nel portale Fatture e Corrispettivi.</li>
</ul>
<p dir="auto">In sintesi, il problema non nasce da una violazione delle regole ma invero da una loro applicazione troppo letterale e incompleta. Le specifiche tecniche consentono (e in pratica producono) una rappresentazione dei pagamenti non allineata al netto dei corrispettivi. Finché non interverrà un chiarimento o un aggiornamento normativo/tecnico che obblighi a costruire l’annullo comprensivo dello storno del pagamento i dati trasmessi continueranno a presentare questa distorsione sistematica, con effetti contabili e di controllo che ricadono interamente sugli operatori economici.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI BANCARI (Giugno)</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/tassi-di-interesse-sui-prestiti-bancari-giugno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[A giugno 2026: • il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,08% (+0,03% rispetto al mese precedente); • il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,48% (-0,02% rispetto al mese precedente; era 4,42% a dicembre 2023); • il tasso medio sulle nuove [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A giugno 2026:</p>
<p>• il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,08% (+0,03% rispetto al mese precedente);<br />
• il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,48% (-0,02% rispetto al mese precedente; era 4,42% a dicembre 2023);<br />
• il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,76% (+0,09% rispetto al mese precedente; era 5,45% a dicembre 2023).</p>
<p><strong data-entity-type="MessageEntityBold">Fonte: ABI</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI BANCARI (Maggio)</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/tassi-di-interesse-sui-prestiti-bancari-maggio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[A maggio 2026: • il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,04% (invariato rispetto al mese precedente); • il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,51% (3,56% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); • il tasso medio sulle nuove operazioni per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A maggio 2026:</p>
<p>• il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,04% (invariato rispetto al mese precedente);<br />
• il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,51% (3,56% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023);<br />
• il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,49% (+2 centesimi rispetto al mese precedente; 4,42% a dicembre 2023).</p>
<p><strong data-entity-type="MessageEntityBold">Fonte: ABI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Lotta alle false recensioni online per ristorazione e turismo</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/lotta-alla-false-recensioni-online-per-ristorazione-e-turismo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodnc.it/?p=2744</guid>

					<description><![CDATA[Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge n. 34/2026 (legge annuale sulle PMI), che al Capo IV (artt. 18-23) introduce regole precise per garantire recensioni online autentiche e attendibili. Una recensione è lecita solo se: pubblicata entro 30 giorni dall’effettiva fruizione del servizio; scritta dalla persona che ha realmente utilizzato il prodotto o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge n. 34/2026 (legge annuale sulle PMI), che al Capo IV (artt. 18-23) introduce regole precise per garantire recensioni online autentiche e attendibili.</p>
<p dir="auto">Una recensione è lecita solo se:</p>
<ul dir="auto">
<li>pubblicata entro 30 giorni dall’effettiva fruizione del servizio;</li>
<li>scritta dalla persona che ha realmente utilizzato il prodotto o il servizio (presunzione di autenticità se supportata da documentazione fiscale);</li>
<li>corrispondente alla reale esperienza;</li>
<li>non ottenuta in cambio di sconti, regali o altri vantaggi.</li>
</ul>
<p dir="auto">Le recensioni diventano illecite anche dopo 2 anni dalla pubblicazione (mancanza di attualità) ed è inoltre vietato acquistarne o venderne.</p>
<p dir="auto">Le strutture recensite possono segnalare gli illeciti alle piattaforme per ottenerne la rimozione. L’Antitrust è l&#8217;ente preposto a vigilare e sanzionare (e predisporre linee guida).</p>
<p dir="auto">La norma vale solo per le recensioni pubblicate dal 7 aprile 2026 e si prefigge di tutelare sia le imprese (da danni reputazionali) sia i consumatori (da decisioni ingannevoli).</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>INTRASTAT: aggiornamento soglie di periodicità</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/2739-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodnc.it/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito &#8211; con la determinazione 3.2.2026 n. 84415 &#8211; l’incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 bis) con periodicità mensile. Alla luce di questa modifica, si riepiloga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito &#8211; con la determinazione 3.2.2026 n. 84415 &#8211; l’incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 <em>bis</em>) con periodicità mensile. Alla luce di questa modifica, si riepiloga il quadro d’insieme della tipologia di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti di beni e acquisti di servizi) e connesse periodicità (che si ricorda essere indipendenti/autonome per ciascuna categoria).</p>
<div>
<table style="height: 267px;" width="1366">
<thead>
<tr>
<th data-col-size="lg">Tipologia di operazioni</th>
<th data-col-size="md">Modello INTRASTAT</th>
<th data-col-size="md">Soglie (ammontare trimestrale in almeno uno dei 4 trimestri precedenti)</th>
<th data-col-size="sm">Periodicità di presentazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Cessioni intra-UE</strong> (beni)</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-1 bis</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">&gt; 50.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Mensile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Cessioni intra-UE</strong> (beni)</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-1 bis</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">≤ 50.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Trimestrale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Acquisti intra-UE</strong> (beni)</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-2 bis</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">≥ 2.000.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Mensile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Acquisti intra-UE</strong> (beni)</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-2 bis</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">&lt; 2.000.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Presentazione non dovuta</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Prestazioni rese</strong> a soggetti UE</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-1 quater</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">&gt; 50.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Mensile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Prestazioni rese</strong> a soggetti UE</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-1 quater</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">≤ 50.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Trimestrale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Prestazioni ricevute</strong> da soggetti UE</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-2 quater</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">≥ 100.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Mensile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" data-col-size="lg"><strong>Prestazioni ricevute</strong> da soggetti UE</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">INTRA-2 quater</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="md">&lt; 100.000,00 €</td>
<td style="text-align: center;" data-col-size="sm"><strong>Presentazione non dovuta</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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		<title>Variazione (diminuzione) del tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del Codice civile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre), ai sensi dell’articolo 1284, co. 1, del Codice civile è sancita la diminuzione del tasso legale di interesse dal precedente 2,00%, in ragione d’anno, all&#8217;1,60%, sempre in ragione d’anno. La diminuzione dovrà essere applicata con decorrenza 01.01.2026. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre), ai sensi dell’articolo 1284, co. 1, del Codice civile è sancita <strong><u>la diminuzione del tasso legale di interesse</u></strong> dal precedente 2,00%, in ragione d’anno, <strong><u>all&#8217;1,60%, sempre in ragione d’anno</u></strong>. La diminuzione dovrà essere applicata con <strong><u>decorrenza 01.01.2026</u></strong>.</p>
<p>La misura del tasso legale di interesse è necessaria, oltre che per altre finalità, per <strong><u>quantificare gli interessi dovuti per omessi o ritardati pagamenti</u></strong> di carattere squisitamente tributario/fiscale in applicazione dell’istituto cosiddetto “<strong><u>ravvedimento operoso</u></strong>”, che pertanto diventa <u>meno oneroso</u>.</p>
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		<title>Agente di commercio o Procacciatore d&#8217;affari?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’ordinanza n. 27571/2025, la Corte di cassazione ha confermato l’obbligo per una società di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco per tre intermediari commerciali, qualificando i rapporti intrattenuti come contratti di agenzia e non come semplice procacciamento d’affari, come diversamente sostenuto dall’impresa. La pronuncia ribadisce il confine tra le due figure, spesso sfumato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">Con l’ordinanza n. 27571/2025, la Corte di cassazione ha confermato l’obbligo per una società di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco per tre intermediari commerciali, qualificando i rapporti intrattenuti come contratti di agenzia e non come semplice procacciamento d’affari, come diversamente sostenuto dall’impresa.</p>
<p dir="auto">La pronuncia ribadisce il confine tra le due figure, spesso sfumato ma decisivo sul piano contributivo e previdenziale. Il contratto di agenzia si caratterizza per la <strong>stabilità e continuità</strong> dell’attività promozionale, l’inserimento strutturale nella rete del preponente e l’esercizio di un ruolo professionale autonomo, pur nel rispetto di istruzioni generali e obblighi di correttezza e fedeltà (art. 1746 del Codice civile). Al contrario, il procacciatore d’affari opera in modo <strong>occasionale ed episodico</strong>, limitandosi a segnalare opportunità di business senza vincoli di esclusiva, poteri rappresentativi o obblighi di promozione costante.</p>
<p dir="auto">La distinzione, apparentemente sottile, ha conseguenze concrete: l’agente beneficia di tutele economiche e previdenziali (inclusa l’iscrizione Enasarco), mentre il procacciatore resta escluso da tali oneri, salva applicazione analogica di norme compatibili con la natura non stabile del rapporto.</p>
<p dir="auto">Si sottolinea così l’importanza di una corretta impostazione contrattuale fin dall’origine per evitare rilevanti costi in caso di riqualificazione giudiziale.</p>
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		<title>I contribuenti in &#8220;regime forfetario&#8221; sono davvero esonerati dalla tenuta della contabilità?</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/i-contribuenti-in-regime-forfetario-sono-davvero-esonerati-dalla-tenuta-della-contabilita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[I contribuenti che applicano il &#8220;regime forfetario&#8221; hanno obblighi di compilazione della dichiarazione dei redditi per fornire anche alcune informazioni (nel quadro RS) che sono ottenibili senza grandi difficoltà se si è tenuto un sistema &#8220;elementare&#8221; di contabilità: indicano il codice fiscale e l’ammontare dei compensi che pagano e sui quali non hanno operato la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="articleTextHeader">I contribuenti che applicano il &#8220;regime forfetario&#8221; hanno obblighi di compilazione della dichiarazione dei redditi per fornire anche alcune informazioni (nel quadro RS) che sono ottenibili senza grandi difficoltà se si è tenuto un sistema &#8220;elementare&#8221; di contabilità:</div>
<div id="articlePlain">
<div class="articlePlainText">
<ul>
<li>indicano il codice fiscale e l’ammontare dei compensi che pagano e sui quali non hanno operato la ritenuta di imposta;</li>
<li>indicano i costi dell’attività se appartenenti ad alcune specifiche categorie differenziate a seconda che l’attività svolta sia di lavoro autonomo o di impresa;</li>
<li>indicano l’ammontare delle (eventuali) ritenute subite.</li>
</ul>
<p>Oltre a questo, relativamente alle imprese, si rinvia al nostro precedente commento &#8220;La contabilità semplificata è veramente tale?&#8221; in relazione alla possibile asimmetria tra obblighi di natura civilistica e obblighi di natura tributaria.</p>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>La &#8220;contabilità semplificata&#8221; è veramente tale?</title>
		<link>https://www.studiodnc.it/la-contabilita-semplificata-e-veramente-tale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[studiodnc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza della Corte di cassazione n. 16005/2025 ha confermato la condanna (1 anno e 4 mesi) per bancarotta semplice documentale ad un amministratore di una SAS (società in accomandita semplice) in liquidazione giudiziale (fallimento), per non aver tenuto i libri obbligatori (art. 2214 del Codice civile) tra il 2014 e il 2016, successivamente ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">La sentenza della Corte di cassazione n. 16005/2025 ha confermato la condanna (1 anno e 4 mesi) per bancarotta semplice documentale ad un amministratore di una SAS (società in accomandita semplice) in liquidazione giudiziale (fallimento), per non aver tenuto i libri obbligatori (art. 2214 del Codice civile) tra il 2014 e il 2016, successivamente ad aver tenuto una contabilità incompleta nel 2013. La vicenda evidenzia il conflitto tra la tenuta della contabilità semplificata ai fini tributari (art. 18 del dPR n. 600/1973), che non prevede libri giornale e inventari, e la tenuta della contabilità ai fini civilistici, che invece non li esclude. La giurisprudenza consolidata considera quindi tale inadempimento penalmente rilevante, potendo configurare, in casi gravi, anche bancarotta fraudolenta documentale.</p>
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