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La “contabilità semplificata” è veramente tale?

La sentenza della Corte di cassazione n. 16005/2025 ha confermato la condanna (1 anno e 4 mesi) per bancarotta semplice documentale ad un amministratore di una SAS (società in accomandita semplice) in liquidazione giudiziale (fallimento), per non aver tenuto i libri obbligatori (art. 2214 del Codice civile) tra il 2014 e il 2016, successivamente ad aver tenuto una contabilità incompleta nel 2013. La vicenda evidenzia il conflitto tra la tenuta della contabilità semplificata ai fini tributari (art. 18 del dPR n. 600/1973), che non prevede libri giornale e inventari, e la tenuta della contabilità ai fini civilistici, che invece non li esclude. La giurisprudenza consolidata considera quindi tale inadempimento penalmente rilevante, potendo configurare, in casi gravi, anche bancarotta fraudolenta documentale.

La “contabilità semplificata” è veramente tale?

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