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Rimborso dell’Iva assolta nel 2025 in altro Paese UE (entro il 30.9.2026)

L’art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972 riconosce ai soggetti passivi stabiliti in Italia il diritto a chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’UE per acquisti e im­­­­portazioni.

L’istanza di rimborso può essere presentata entro il 30 settembre dell’anno suc­­­­cessivo al periodo di riferimento; di conseguenza, per l’anno 2025, il termine da con­­siderare è il 30.9.2026.

Affinché spetti il rimborso occorre che il soggetto passivo effettui operazioni che con­feriscono il diritto alla detrazione IVA in Italia. In caso di applicazione del prorata, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata.

È necessario, inoltre, che nel periodo di riferimento il soggetto passivo:

  • non abbia la sede della propria attività economica né possegga una stabile orga­niz­zazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale) nel­lo Stato membro di rimborso;
  • non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rim­­­­­borso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge.

Per chiedere il rimborso dell’IVA assolta nell’altro Stato membro dell’UE occorre pre­sentare un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite l’apposito portale elettronico; quest’ultima inoltra l’istanza al predetto Stato.

L’istanza di rimborso è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

L’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere infe­rio­re:

  • a 400,00 euro o al controvalore in moneta nazionale se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile ma non a 3 mesi;
  • a 50,00 euro o al controvalore in moneta nazionale se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

I soggetti passivi presentano l’istanza di rimborso:

  • direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L’istanza di rimborso si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell’A­genzia delle entrate, la ricezione del relativo file; l’avvenuta ricezione dell’istan­za è attestata mediante ricevuta. Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica il numero di protocollo assegnato all’istanza che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro di rimborso.

L’Agenzia delle entrate inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente:

  • non abbia svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non con­fe­riscono il diritto alla detrazione;
  • si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.

Il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è notificato al richiedente che può im­pu­gnarlo in base alle disposizioni sul contenzioso tributario.

Lo Stato membro di rimborso:

  • notifica al richiedente la data in cui gli è pervenuta la richiesta nonché, entro 4 mesi dal ricevimento, la decisione di approvare o respingere la stessa;
  • può chiedere, per via elettronica, informazioni aggiuntive al richiedente o alle au­to­rità competenti dello Stato membro ove è stabilito con un differimento della sca­denza per notificare la decisione;
  • esegue il rimborso dell’imposta al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla sca­den­za del termine per notificare la decisione; in caso di ritardo, è dovuto l’in­te­resse previsto per i rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso.

L’IVA della quale si chiede il rimborso è determinata in base alla normativa prevista nel­lo Stato membro di rimborso, dunque tenendo conto delle eventuali limitazioni ivi previste.

Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del ri­chie­dente, in un altro Stato membro deducendo dall’importo che deve essere pagato le spese bancarie relative al trasferimento.

Rimborso dell’Iva assolta nel 2025 in altro Paese UE (entro il 30.9.2026)

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