L’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 include tra i vantaggi fiscali sindacabili ex art. 10-bis, co. 2, lett. b), della L. n. 212/2000 anche i differimenti di imposizione “non meramente temporanei”. Applicata alle holding statiche, questa lettura ha alimentato accertamenti che contestano il mancato transito dei dividendi dalla società al socio persona fisica come abuso del diritto. La tesi, tuttavia, presenta criticità dogmatiche difficilmente superabili — messe a fuoco in modo sistematico dal Prof. Angelo Contrino nel saggio “Il differimento dell’imposizione quale vantaggio estraneo alla sfera dell’abuso del diritto”, pubblicato l’8 settembre 2026 e destinato al fascicolo n. 2/2026 della Rivista telematica di diritto tributario (www.rivistadirittotributario.it) — e conduce, se applicata alla lettera, su una strada scivolosa e priva di un punto di arresto tecnicamente sostenibile.
La tesi contestata e la sua applicazione alle holding
L’Amministrazione finanziaria, valorizzando il riferimento ai benefici “anche non immediati” contenuto nell’art. 10-bis, co. 2, lett. b), della L. n. 212/2000, ha sostenuto che il rinvio della tassazione – se sine die o significativamente posticipato – integra vantaggio fiscale rilevante ai fini dell’abuso. Trasposta sulle holding statiche, la tesi porta a contestare il trattenimento degli utili corrispondenti ai dividendi incassati in regime di esenzione IRES al 95% ex art. 89 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), quando la mancata distribuzione ai soci persone fisiche si protrae nel tempo: il differimento del prelievo sostitutivo del 26% diverrebbe, a determinate condizioni, un vantaggio indebito.
Il vantaggio “finanziario” non è, per definizione, vantaggio “fiscale”
Il primo limite riguarda la natura stessa del beneficio da differimento. Ai fini dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000, il vantaggio fiscale presuppone un confronto tra il trattamento applicato e un termine di paragone normativamente corretto, da cui risulti una minore imposta definitivamente dovuta. Il differimento, per contro, lascia inalterato il quantum del tributo: produce solo l’utilità economica della disponibilità temporanea delle somme, che saranno tassate in un momento successivo. Se manca un salto d’imposta – cioè una sottrazione definitiva al prelievo – non vi è, in senso proprio, un vantaggio fiscale, ma un vantaggio meramente finanziario, categoria concettualmente estranea a quella su cui opera la clausola generale antiabuso.
Il vero nodo: l’abuso disconosce un fatto, non lo genera
È qui che la tesi ministeriale mostra la sua fragilità più radicale, prima ancora di ragionare in termini di indebito o di ratio frustrata. L’art. 10-bis della L. n. 212/2000 opera per definizione su una sequenza fattuale già realizzata: un’operazione, o una serie di operazioni collegate, che pur formalmente lecita viene privata dei suoi effetti fiscali perché priva di sostanza economica. Il presupposto logico è che qualcosa sia accaduto e che l’Amministrazione si limiti a riqualificarne gli effetti tributari secondo lo schema che il contribuente avrebbe dovuto seguire.
Nel caso della mancata distribuzione, questa sequenza manca del tutto: l’assemblea non delibera nulla, e l’atto che sarebbe idoneo a generare il presupposto imponibile del socio – la delibera di distribuzione, da cui discende il diritto di credito e quindi la fattispecie ex art. 47, co. 1, del TUIR – semplicemente non esiste. Contestare l’abuso in questa situazione non equivale a “vedere oltre la forma di un atto compiuto”; equivale a costruire un fatto giuridico che la disciplina positiva non contempla. È esattamente il punto che Contrino isola parlando di conformazione ex novo del presupposto: la clausola generale finirebbe per svolgere una funzione integrativa della fattispecie impositiva che le è preclusa, sia sul piano sistematico dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000, sia — si può aggiungere — su quello della riserva di legge relativa ex art. 23 della Costituzione: una norma procedimentale/antiabuso non può diventare, per via interpretativa, la fonte di un presupposto impositivo mai avveratosi.
L’indeterminatezza del “quando”
Se il vantaggio indebito nascesse quando il differimento cessa di essere “meramente temporaneo”, occorrerebbe un termine oggettivo superato il quale scatta la presunzione di distribuzione. Ma nessuna norma lo fissa — l’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 parla genericamente di “significativamente posticipato” o “sine die”, senza soglie —, e un termine individuato caso per caso dal singolo ufficio accertatore è per definizione incompatibile con la tassatività della fattispecie impositiva. Non stupisce che, nella prassi ispettiva più aggressiva, si registrino contestazioni anche su dividendi affluiti alla holding in annualità recentissime, dove non è trascorso alcun lasso di tempo apprezzabile: la prova che il criterio applicato non è normativo, ma arbitrario.
L’indeterminabilità del “quanto”
Ed è forse il profilo più insostenibile. Anche ammettendo — per assurdo — di poter individuare un termine, resterebbe da stabilire su quale base calcolare la “distribuzione presunta”: l’intero risultato d’esercizio? L’utile al netto dell’accantonamento obbligatorio a riserva legale ex art. 2430 del Codice civile, che per definizione non è distribuibile e non può quindi in nessun caso fondare un presupposto imponibile in capo al socio, nemmeno in via presuntiva?
Il caso più delicato è quello delle riserve statutariamente vincolate: quando l’assemblea, non per inerzia ma con deliberazione formale, destina l’utile a riserve di rafforzamento patrimoniale o a riserve per investimenti programmati previste dallo statuto, il socio non ha nemmeno il diritto potenziale di pretendere la distribuzione senza una preventiva modifica statutaria. Manca, in questo caso, non solo il fatto imponibile, ma il presupposto civilistico stesso della sua ipotizzabilità. Distinguere, all’interno del patrimonio netto della holding, tra utili liberamente disponibili (riserve facoltative revocabili con delibera a maggioranza) e utili indisponibili per vincolo di legge o di statuto è un esercizio che l’impostazione ministeriale non affronta — e non a caso: farlo significherebbe riconoscere che il principio astratto del “vantaggio da differimento” si scontra, appena calato nella tecnica di bilancio, con distinzioni che ne rendono impraticabile un’applicazione generalizzata.
Una risposta a una strada scivolosa senza ritorno
I tre profili — genesi ex novo del presupposto, indeterminatezza del dies a quo, indeterminabilità del quantum in presenza di riserve vincolate — non sono obiezioni di dettaglio: sono la dimostrazione che, una volta imboccata, la strada del “differimento sine die” applicato alle holding statiche non ha un punto di arresto tecnicamente coerente. Se il criterio è la sola protrazione temporale del mancato incasso da parte del socio, ogni riserva di utili — anche vincolata per legge o per statuto, anche costituita da pochi mesi — diventa potenzialmente sospetta, e l’unico argine resta l’arbitrio del singolo accertamento. È proprio questa assenza di un principio di delimitazione interno a rendere la tesi ministeriale, per quanto suggestiva in astratto, difficilmente sostenibile in concreto: senza un parametro normativo che dica quando la distribuzione sarebbe stata doverosa e su quale base commisurarla, la clausola antiabuso smette di controllare un aggiramento e comincia a generare, in via presuntiva, il presupposto impositivo di un tributo che, in assenza della delibera di distribuzione, non è mai sorto.
Riscontro internazionale
Un’ultima conferma proviene, paradossalmente, dal contesto in cui il deferral è espressamente menzionato come benefit: il par. 175 del Commentario all’art. 29 del Modello di Convenzione OCSE (2017), relativo al Principal Purpose Test di cui al par. 9 del medesimo articolo, include il differimento d’imposta tra i benefici astrattamente rilevanti ai fini convenzionali. Tuttavia, anche in quel contesto, l’inclusione del differimento tra i benefici non ne comporta l’automatica censurabilità: il par. 9 dell’art. 29 richiede comunque, ai par. 180-182 del Commentario, un object and purpose test che verifichi la compatibilità del beneficio con la finalità delle specifiche disposizioni convenzionali rilevanti nel caso concreto. La sola durata del rinvio, indeterminata o meno, non sostituisce mai questo secondo passaggio — a conferma, sul piano sistematico, che il “sine die” non può mai fondare da solo il giudizio di indebito.
Ricadute operative
Resta comunque prudente, in sede di costituzione e di gestione della holding, documentare le finalità extrafiscali della struttura e formalizzare — con delibere assembleari puntuali — la destinazione degli utili a riserve statutariamente motivate, così da rendere oggettivamente riconoscibile l’assenza del presupposto ancora prima di doverne discutere la natura indebita.