La Cassazione, con le sentenze nn. 12076 e 12079/2025, conferma che la cedolare secca (10% per contratti a canone concordato, 21% per canone di mercato) si applica agli affitti di immobili abitativi anche se il conduttore è un’impresa che stipula il contratto per le esigenze abitative di dipendenti o amministratori. Ribadendo la sentenza n. 12395/2024, la Corte chiarisce che il regime fiscale non è precluso dalla natura imprenditoriale del conduttore, smentendo la posizione rigida dell’Agenzia delle entrate, che attendeva un orientamento consolidato per tutelare il gettito. Le pronunce specificano che l’art. 3, comma 6-bis, Dlgs n. 23/2011 non limita l’applicazione della cedolare secca poiché regola casi specifici di sublocazione a studenti universitari, senza escludere contratti con imprese per uso abitativo.
Cedolare secca e conduttore impresa (uso foresteria)