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Agente di commercio o Procacciatore d’affari?

Con l’ordinanza n. 27571/2025, la Corte di cassazione ha confermato l’obbligo per una società di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco per tre intermediari commerciali, qualificando i rapporti intrattenuti come contratti di agenzia e non come semplice procacciamento d’affari, come diversamente sostenuto dall’impresa.

La pronuncia ribadisce il confine tra le due figure, spesso sfumato ma decisivo sul piano contributivo e previdenziale. Il contratto di agenzia si caratterizza per la stabilità e continuità dell’attività promozionale, l’inserimento strutturale nella rete del preponente e l’esercizio di un ruolo professionale autonomo, pur nel rispetto di istruzioni generali e obblighi di correttezza e fedeltà (art. 1746 del Codice civile). Al contrario, il procacciatore d’affari opera in modo occasionale ed episodico, limitandosi a segnalare opportunità di business senza vincoli di esclusiva, poteri rappresentativi o obblighi di promozione costante.

La distinzione, apparentemente sottile, ha conseguenze concrete: l’agente beneficia di tutele economiche e previdenziali (inclusa l’iscrizione Enasarco), mentre il procacciatore resta escluso da tali oneri, salva applicazione analogica di norme compatibili con la natura non stabile del rapporto.

Si sottolinea così l’importanza di una corretta impostazione contrattuale fin dall’origine per evitare rilevanti costi in caso di riqualificazione giudiziale.

Agente di commercio o Procacciatore d’affari?

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